Contributi di allacciamento

Allacciamento e contributi

ALLACCIAMENTO E ATTIVAZIONE

L’allacciamento è la connessione dell’impianto di utenza alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. La realizzazione dell’allacciamento comporta la posa della presa (l’impianto che collega il contatore alla rete di distribuzione) e del contatore.
L’attivazione della fornitura, cioè la possibilità di prelevare energia elettrica, può essere ottenuta solo se l’utenza è allacciata alla rete ed è stato stipulato un contratto di fornitura. Se il cliente richiede la fornitura per un’utenza non ancora allacciata, l’attivazione viene normalmente eseguita in occasione dell’allacciamento.
L’attivazione si realizza con la rimozione dei sigilli dal contatore o, per i contatori telegestiti, con l’abilitazione a distanza da parte dell’esercente.

LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

La disciplina dei contributi di allacciamento riguarda sia i nuovi allacciamenti alla rete sia le modifiche contrattuali o i lavori di spostamento degli impianti, ed è contenuta nell’Allegato B alla Delibera 348/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

Aggiornamento degli importi

A partire dal 2004, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna annualmente i contributi di allacciamento e i diritti fissi, che sono stati ridotti del 3,7% a partire dal 1° febbraio 2004 (delibera n. 5/04), e di un ulteriore 1,3% a partire dal 1° gennaio 2005 (delibera n. 232/04), dell’1,7% a partire dal 1°gennaio 2006 (delibera n. 202/05) e dell’1,6% dal 1° gennaio 2007 (delibera n. 203/06).

A partire dal 2008 i contributi di allaccio saranno aggiornati mediante modifiche alla Delibera 348/07 AEEG.